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== gpt-5-2 == === User: in relazione alla ordinanza allegata ho trovato: === in relazione alla ordinanza allegata ho trovato: Qualora l’assunzione abbia luogo previo concorso, non si può ravvisare per tale solo aspetto un divieto di promozione a una qualifica superiore spiegami tale massima e dammi sintesi punti chiave e commento tuo... === Assistant: La massima che hai richiamato – === La massima che hai richiamato – : «Qualora l’assunzione abbia luogo previo concorso, non si può ravvisare per tale solo aspetto un divieto di promozione a una qualifica superiore» è perfettamente coerente con l’ordinanza Cass. civ., Sez. lavoro, 16 novembre 2025, n. 30194, che hai allegato, e ne coglie il cuore giuridico Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., … . Di seguito ti spiego significato, punti chiave e poi ti do un commento ragionato, da giurista, anche in chiave PA. ==== 1. Significato della massima (spiegazione semplice ma rigorosa) ==== La Cassazione afferma che: 👉 il fatto che l’accesso al rapporto di lavoro sia avvenuto tramite concorso pubblico NON implica automaticamente che ogni successivo avanzamento o riconoscimento di qualifica superiore sia vietato. In altre parole: * il principio del concorso serve a regolare l’accesso iniziale al rapporto; * non può essere esteso meccanicamente fino a: - negare ogni rilievo allo svolgimento di mansioni superiori; - escludere l’applicazione dell’art. 2103 c.c.; - qualificare l’inquadramento superiore come una “nuova assunzione mascherata”. 👉 Il concorso non è una clava giuridica che azzera la disciplina civilistica del rapporto di lavoro. ==== 2. I punti chiave della pronuncia (in sintesi) ==== ===== 🔹 a) Distinzione netta: assunzione ≠ gestione del rapporto ===== La Corte ribadisce che: * la regola concorsuale governa l’ingresso; * la gestione del rapporto resta soggetta al diritto del lavoro comune, salvo deroghe espresse. 📌 Errore della Corte d’Appello: aver equiparato l’inquadramento superiore a una nuova assunzione. ===== 🔹 b) Inapplicabilità automatica dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 ===== La Cassazione chiarisce che: * solo nei casi in cui trovi applicazione l’art. 52 TUPI (PA in senso stretto) può operare il divieto di progressione automatica; * negli enti pubblici economici (come nel caso di specie) tale norma non si applica. 📌 Quindi resta operante l’art. 2103 c.c. ===== 🔹 c) Nessuna “nullità virtuale” dell’assegnazione a mansioni superiori ===== Principio centrale dell’ordinanza: : non si può desumere dalla regola concorsuale una nullità implicita dell’assegnazione a mansioni superiori. 📌 Solo una previsione normativa espressa può sottrarre il rapporto alla disciplina ordinaria. ===== 🔹 d) Continuità giurisprudenziale ===== La Corte richiama una linea ormai consolidata, tra cui: * Cass. 17631/2023 * Cass. 25590/2023 * Cass. 35421/2022 * Cass. 16949/2025 👉 Segno che non è una decisione isolata, ma un orientamento strutturato. ==== 3. Il mio commento (da avvocato, senza sconti) ==== Questa ordinanza è molto importante, soprattutto nel dibattito – che tu segui da vicino – su: * progressioni, * stabilizzazioni, * riconoscimento di mansioni, * “totemizzazione” del concorso pubblico. ===== 🔹 Punto di forza ===== La Cassazione rimette il concorso al suo posto: * strumento di garanzia dell’accesso; * non dogma assoluto capace di sterilizzare anni di lavoro effettivo. È una risposta netta a una certa giurisprudenza (e prassi amministrativa) difensiva e paralizzante, che usa il concorso come alibi per: * non riconoscere mansioni; * non pagare differenze; * negare ogni sviluppo professionale. ===== 🔹 Punto delicato (attenzione ⚠️) ===== La sentenza non legittima automaticamente tutte le promozioni. Restano fermi: * la necessità di prova rigorosa delle mansioni svolte; * il rispetto dei limiti normativi specifici (quando esistenti); * la distinzione tra: - diritto alle differenze retributive; - diritto all’inquadramento (che va valutato caso per caso). ===== 🔹 Lettura “politico-sistematica” ===== In controluce, la Corte sembra dire: : non potete invocare il concorso per giustificare una gestione del personale sostanzialmente arbitraria. Ed è un messaggio che pesa molto: * per gli enti pubblici economici; * per le partecipate; * per tutte le zone grigie tra pubblico e privato. Se vuoi, nel prossimo passo posso: * tradurla in una massima “da post FB” (chirurgica e inattaccabile), * oppure confrontarla con l’art. 52 TUPI e la giurisprudenza “restrittiva” sulle PA in senso stretto, * oppure ancora agganciarla al tema UPP / stabilizzazioni / progressioni che stai seguendo. Dimmi tu. === User: dammi una tua massima in proposito, con i punti chiave inclusi === dammi una tua massima in proposito, con i punti chiave inclusi === Assistant: Ecco una mia massima, costruita in stile Cassazione/giurisprudenza di legittimità, seguita dai punti chiave incorporati… === Ecco una mia massima, costruita in stile Cassazione/giurisprudenza di legittimità, seguita dai punti chiave incorporati, così che sia immediatamente spendibile anche in sede dottrinale o divulgativa qualificata. ==== Massima (formulazione originale) ==== : Il principio del pubblico concorso, pur costituendo regola indefettibile per l’accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico o pubblico economico, non può essere esteso sino a precludere, in assenza di un espresso divieto normativo, il riconoscimento di mansioni e della qualifica superiore effettivamente svolte, né a sottrarre il rapporto alla disciplina generale dell’art. 2103 c.c.; conseguentemente, l’inquadramento superiore non è di per sé assimilabile a una nuova assunzione, né può essere considerato nullo per il solo difetto di una procedura concorsuale. ==== Punti chiave (integrati nella massima) ==== ===== 🔹 1. Funzione del concorso ===== * Regola l’accesso iniziale al rapporto. * Non governa automaticamente la dinamica interna del rapporto di lavoro. ===== 🔹 2. Limiti all’estensione del principio concorsuale ===== * Il concorso non produce un divieto implicito di progressione o riconoscimento di mansioni superiori. * È esclusa ogni forma di nullità virtuale dell’assegnazione a mansioni superiori. ===== 🔹 3. Centralità dell’art. 2103 c.c. ===== * In assenza di norme speciali derogatorie, resta applicabile la disciplina civilistica: - rilevanza delle mansioni effettivamente svolte; - tutela della professionalità acquisita; - diritto alle conseguenze economiche e giuridiche. ===== 🔹 4. Non equiparazione tra inquadramento e nuova assunzione ===== * Il riconoscimento della qualifica superiore: - non equivale a una nuova assunzione; - non richiede, di per sé, una procedura concorsuale. ===== 🔹 5. Necessità di un divieto espresso ===== * Solo una previsione normativa chiara e specifica (es. art. 52 d.lgs. 165/2001, ove applicabile) può escludere l’operatività dell’art. 2103 c.c. ==== Nota finale (da “chiosa” autorevole) ==== Se dovessi condensarla ulteriormente in una riga da commento o post tecnico, potrebbe diventare: : Il concorso pubblico è regola di accesso, non strumento di sterilizzazione del rapporto di lavoro. Se vuoi, posso anche: * adattarla in versione “da sentenza di merito”; * oppure in massima ultra-sintetica da social giuridico; * oppure costruirne una contrapposta (tesi–antitesi) per evidenziare l’errore ricorrente delle PA. Dimmi come la vuoi usare.
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